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Codice disciplinare dipendenti pubblici

 

D. LGS 150/09, ARTT. 67-73
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
Art. 67.
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo
recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e
di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle
sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 68.
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del
presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e'
definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del
codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione
concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella
prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non e'
soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano
l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai
sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le
determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
Art. 69.
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore
gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge
secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel
primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle
infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in
posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti
giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a
sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di
almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi,
può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata
istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale
ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.
In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del
dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei
termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque
giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per
i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' più grave di
quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla
data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del
termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione
della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del
diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata
tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito,
il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa
l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari
possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del
procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo,
la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o
reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla
gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso
quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del
procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento
disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità
giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di
minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione
del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo
periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto
addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a
motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o
che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del
giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per
adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e'
riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata
una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente,
ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro
centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il
rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il
procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per
giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si
applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci
anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze
di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo
e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le
relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo
di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' il danno
all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1
comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente
di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari
si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e
limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della
pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del
lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra
sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo
di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilità, all'esito del
procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le
disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento
che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire
l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilità, il lavoratore
non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo,
senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi
oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di
tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata
attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la
predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili
di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e'
limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici
nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente
inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici
in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in
modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente
anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche
di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente
preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare,
nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le
disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente
inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per
il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti
pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente
interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonche' nel
caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato
motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b),
nonche' il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in
seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre
presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione
sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.».
Art. 70.
Comunicazione della sentenza
1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: «Art.
154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza
penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il
dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale
del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».
Art. 71.
Ampliamento dei poteri ispettivi
1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e'
istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro
delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento
alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi,
sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo
dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche
ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della
Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le
predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra
esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il
personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si
applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per
l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e
ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da
parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai
quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro
quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato
costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali
sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori,
nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne
ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità
riscontrate.».
Art. 72.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.
Art. 73.
Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ammessa, a pena di nullità,
l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di
impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta
giorni decorrente dalla predetta data.
2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre
dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole
amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro
del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.